PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 64. - (Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta). 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
      2. Nel caso in cui un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, egli resta sospeso dalla carica di consigliere per tutta la durata del suo incarico. Nella prima assemblea successiva all'accettazione della nomina, il consiglio procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al primo dei non eletti. Tale supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore.
      3. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».